I cookie aiutano a fornire servizi di qualità. Navigando su questo sito accetti il loro utilizzo.     Informazioni

 

CARATTERE: 

carattere Medio Carattere Grande Carattere Grande



PNRR

 

PNRR

SPID e PagoPa

SPID

pagopa

TRASPARENZA

amministrazione trasparente

BIBLIOTECA COMUNALE

Logo 

 

MUSEO DELLE PERGAMENE

 

museo pergamene

 

PSC

logoPSC

AMMINISTRAZIONE APERTA

Amministrazione Aperta

ACCESSIBILITA'



questo sito e' conforme alla legge 4/2004

SUAP

logoSUAP

CALCOLO IMU 2021

Calcolo IMU 2021

CALCOLO IUC 2020

Logo

CALCOLO IUC 2019

Calcolo IUC 2019

Autolettura contatori idrici

autolettura

CONTATTI

Contatti

GARE TELEMATICHE - ALBO FORNITORI

Logo CUC

 

ALBO PRETORIO

ALBO

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Fattura elettronica

PREVISIONI METEO

Amministrazione Trasparente

trasparenza

Servizio "Taxi Sociale"

Logo

GALLERIA MULTIMEDIALE

LINK

WEBCAM LIVE 


Piazza Matteotti

 

Webcam Sila

 

Webcam Chiesa 

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione Elezioni Europee di Domenica 26 Maggio 2019
Data pubblicazione : 10-05-2019

 

Voto domiciliare per elettori affetti da infermi che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

Elezioni Europee di Domenica 26 Maggio 2019

 

 

IL  SINDACO

Visto lart. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

 

«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.

(Rubrica così sostituita dallart. 1 c. 1, lettera f) della legge 7 maggio 2009, n. 46).

1. (Comma così sostituito dallart. 1, c. 1.a) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo

29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano,

sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. (Comma così sostituito dallart. 1, c. 1.b) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del

certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. (Comma inserito dallart. 1, c. 1.c) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. (Comma così modificato dallart. 1, c. 1.d) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia g inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;

 

Vista la circolare del Ministero dellInterno;

Vista la comunicazione della Prefettura prot.n. 0050500 del 07 Mag 2019 di “ Ammissione di elettori all’esercizio del diritto di voto con procedura speciale”;

Visto lo Statuto Comunale;

RENDE  NOTO

Gli elettori interessati dovranno inviare (preferibilmente su modello da ritirare presso l’ufficio elettorale comunale) la prescritta dichiarazione entro il giorno 19 Maggio 2019, (7° giorno antecedente la data della votazione). Lufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il presente avviso, in relazione al disposto dellart. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, lì 10 Maggio 2019                                             

IL SINDACO

F.to (Dr. Tommaso Paola)

 

 

indietro

MUSEO DELLE PERGAMENE - SEMINARIO

seminario_museo

Comune di Bianchi (CS-Italy)

Piazza MATTEOTTI 15

CAP 87050

Tel. 0984 96 70 58 - Fax 0984 96 70 94

P.IVA 00388560781
http:\\www.comune.bianchi.cs.it     E-mail: anagrafe@comune.bianchi.cs.it
PEC:  protocollo.bianchi@asmepec.it

HTML 4.01 Strict Valid CSS
Pagina caricata in : 0.184 secondi
Powered by Asmenet Calabria